Autocertificazione
Il 22 febbraio 1999 è entrato in vigore il D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 127/97 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono:
- data e luogo di nascita
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Residenza
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- cittadinanza
- non aver riportato condanne penali
- nascita del figlio
- qualità di vivenza a carico
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione - qualità di studente o di casalinga
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- esami sostenuti
- stato di disoccupazione
- esistenza in vita
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di famiglia
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- stato di celibe, coniugato o vedovo
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- godimento dei diritti politici
Non sono quindi più richiesti i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado all'università e quelli che devono essere presentati sia agli Uffici della Motorizzazione civile che ai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
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certificati medici, sanitari, veterinari
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certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
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brevetti e marchi
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni sono limitate ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.